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Sisma bonus solo con asseverazione: a dirlo le Entrate

La non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali cd. sisma bonus. E' questo in breve quando ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta 64 del 18 febbraio 2019 qui allegata.

Fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini delle agevolazioni cd. sisma bonus è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
In generale, con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65, sono state definite

  • le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni,
  • le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.

L’osservanza delle prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione. In particolare, l’articolo 3,del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che:

  1. il progettista dell’intervento strutturale asseveri secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato”.
  2. il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui sopra è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente.
  3. il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
  4. l’asseverazione e le attestazioni di cui sopra sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Pertanto la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-quater, come stabilito dal comma 5 dell’art. 3 del citato D.M. 28 febbraio 2017, n. 58.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/02/2019


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