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Statuti degli enti del terzo settore

Con la nota 3650 del 12 aprile 2019 allegata a questo articolo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in merito agli statuti degli enti del Terzo Settore. Come chiarito, lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale è uno degli elementi che connotano unitamente alla finalità e all’assenza dei fini di lucro, gli enti che possono rientrare a far parte del perimetro del Terzo settore, per effetto della qualificazione conseguita attraverso l’iscrizione al RUNTS(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). La funzione del RUNTS è quella di

  • individuare gli enti del terzo settore;
  • assicurare la conoscibilità degli atti e fatti rilevanti e la trasparenza sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, nonché sull’impiego delle risorse, sia di provenienza pubblica che di provenienza privata, che gli enti acquisiscono in conseguenza delle attività stesse.

L’articolo 21 del Codice del Terzo Settore, nell’indicare i contenuti obbligatori dell’atto costitutivo (di cui lo statuto, se pur modificabile nel corso del tempo, costituisce parte integrante) individua tra gli altri sia l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale che le finalità solidaristiche e di utilità sociale che l’ente, nella sua autonomia di soggetto a caratterizzazione necessariamente privatistica, sceglie di perseguire.

Ferma la possibilità di esercitare attività diverse l’individuazione “di una o più attività di interesse generale” non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile - l’oggetto sociale.
La varietà dei possibili settori di attività individuati come “di interesse generale” testimonia della volontà del legislatore di garantire agli enti un’ampia autonomia nell’individuazione della/delle attività attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, meglio conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la “vocazione” dell’ente.

Tale autonomia, d’altro canto, non può portare ad eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità.  Sarà sempre possibile modificare l’oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando attività che l’ente non ritiene più di svolgere.

Il testo della nota è allegato a questo articolo.


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
News del: 17/04/2019


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