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Donazione quote ai figli: esenzione dalle imposte

Chiarimenti in caso di donazione di quote di società ai figli sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 257 del 17 luglio 2019.

Il caso oggetto di interpello riguardava due genitori con l'intenzione di trasferire ai figli in comproprietà, i diritti di usufrutto e di piena proprietà di partecipazioni possedute nella società Alfa mediante un atto di donazione congiunta e contestuale. Tale atto consentirebbe l’acquisizione o integrazione, da parte dei donatari, del controllo di diritto requisito necessario per fruire del beneficio dell’esenzione dalle imposte di successione e donazione. In particolare il trasferimento a titolo gratuito avverrebbe nella forma di una donazione ‘contestuale e congiunta’ dei suddetti diritti, per effetto della quale i donatari (già soci nudi proprietari di quote) diventerebbero comproprietari di partecipazioni societarie e di diritti di usufrutto su partecipazioni.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 3, comma 4-ter, del D. Lgs 364/9 dispone che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia  a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), TUIR il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto di questa condizione comporta

  • la decadenza dal beneficio,
  • il pagamento dell’imposta in misura ordinaria,
  • il pagamento della sanzione amministrativa e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

L’agevolazione trova  applicazione anche per i trasferimenti che consentano l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di ‘comproprietà’, a condizione che i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

Nel caso oggetto di interpello, considerato che le cessioni contestuali sono collegate funzionalmente, in quanto finalizzate a realizzare una complessiva finalità economica, idonea cioè a garantire il passaggio generazionale dell’impresa conservandone l’unitarietà e la funzionalità, si può beneficiare dell'esenzione. In tale ipotesi, infatti, le cessioni contestuali e congiunte di partecipazioni e di diritti di usufrutto su partecipazioni comportano, in sostanza, il totale trasferimento del controllo di diritto dai donanti ai discendenti, in comunione, realizzando, quindi, il passaggio generazionale dell’impresa dai genitori ai figli, in linea con la ratio della norma agevolativa.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 23/07/2019


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