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Modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali: novità

Con il Provvedimento n. 728796 dell'Agenzia delle Entrate del 21 ottobre 2019 sono stati aggiornati il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Le modifiche si sono rese necessarie per tenere conto delle disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili a causa di eventi calamitosi (contenute nel DL 109/2018) nonché quelle previste dall’art. 82 del D. Lgs 117/2017 in materia di Terzo settore. Vengono, inoltre, acquisiti alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la gestione dalla fattispecie agevolativa prevista per i terreni agricoli e montani.

Come sempre, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, l’utilizzo del modello non aggiornato è consentito per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento, cioè il 21 ottobre 2019.

In particolare, l'elenco delle modifiche al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali sono le seguenti:

  • aggiornamento dell’informativa sul trattamento dei dati personali
  • nella sezione “Casi particolari” del frontespizio è stata inserita la casella “Codice situazioni particolari”.
  • Nella sezione I “Imposta ipotecaria” e II “Imposta catastale” del quadro EF sono stati eliminati alcuni righi
  • Nel quadro EH “dichiarazioni sostitutive, agevolazioni e riduzioni”:
    • È stato eliminato il rigo EH6 dedicato alla dichiarazione che costituisce un’unione civile;
    • Dopo il rigo EH13, l’informativa presente nella sezione dedicata alla firma è stata sostituita dal seguente testo: “Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al presente modello di dichiarazione”
    • Nel rigo EH15, la dicitura relativa all’immobile contiguo è stata sostituita dal seguente testo: “e per l’immobile contiguo a quello indicato nel rigo precedente (ovvero a quello già acquisito fruendo dei benefici “prima casa”, non ricadente nella successione)”.

Eventuali aggiornamenti alle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

In allegato il Provvedimento.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 23/10/2019


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