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Cedolare secca: ok all'aliquota ridotta per i Comuni in emergenza

Un contribuente proprietario di immobili concessi in locazione, con contratti a canone concordato, può applicare la cedolare secca nella misura del 10% in quanto siti in un comune in stato di emergenza? Il quesito è stato posto all'Agenzia delle Entrate che ha fornito chiarimenti nella Risposta all'interpello 470 del 7 novembre 2019 allegata a questo articolo.

In generale infatti l'articolo 9 del Decreto legge 24 marzo 2014 n. 47, così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, prevede, al comma 1, che per gli anni dal 2014 al 2019, l'aliquota prevista per i canoni di locazione stipulati con contratti a canoni concordatti, è ridotta al 10 per cento.  La disposizione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Con tali si intendono le calamità naturali o connesse con l'attività dell' uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.  Al verificarsi di tali eventi (o al loro verificarsi imminente) il Consiglio dei Ministri delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "Affinché possa trovare applicazione la norma agevolativa è necessario che siano specificamente indicati i comuni per i quali sia stato  deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza". Occorre quindi far riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati che, oltre a indicare i criteri e le modalità attuative per far fronte alle emergenze, individuano anche i comuni colpiti dagli eventi calamitosi in esame.

Nel caso di specie il Comune ove sono siti gli immobili  è compreso tra quelli colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo aprile 2013. Pertanto, è possibile applicare la cd. cedolare secca nella misura del 10% alle locazioni relative ad immobili ivi ubicati.

Si anticipa che la Legge di bilancio 2020 ha evitato l'innalzamento al 15% dell'aliquota della cedolare secca, stabilendo che l'aliquota a regime per i contratti a canone concordato con determinate caratteristica, sia pari al 10%.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 08/11/2019


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