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La formazione del CNF valida per l'iscrizione nei registri Gestori della crisi

La frequenza e il superamento con esito positivo dei corsi di formazione professionale previsti dal "Regolamento per la formazione continua" del Consiglio Nazionale Forense (CNF) legittimano l'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202).

Ciò è quanto ha stabilito il CNF mediante modifica del Regolamento deliberata il 18 giugno u.s. (in allegato il il testo della delibera assunta dal CNF unitamente al Regolamento come modificato).

In particolare è stato inserito l’Articolo 22- bis che prevede l’equiparazione dei corsi di formazione professionale per iscriversi nel registro degli organismi che gestiscono la crisi d’impresa.

Vediamo i requisiti che i corsi di formazione devono avere per legittimare l’iscrizione nel registro:

  • essere organizzati da uno dei seguenti soggetti: il Consiglio Nazionale Forense, i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, gli altri soggetti (pubblici o privati) che presentino determinati requisiti tra i quali il fatto di operare in ambito forense e avere già esperienza nell' attività formativa (cfr. rispettivamente artt. 8, 9 e 10 del Regolamento);
  • essere accreditati;
  • avere durata minima di quaranta ore;
  • riguardare le materie di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.

Si fa presente che, i soggetti che organizzano i corsi (di cui agli artt. 9 e 10), devono presentare un istanza telematica al CNF, affinchè questo dichiari, entro 90 giorni dalla domanda, che il corso organizzato possiede i requisiti sopra descritti ed è quindi valido per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) .

Per quanto riguarda la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si segnala che l’apposito Regolamento FPC, già prevede all’ articolo 7, l’equipollenza tra la formazione professionale continua ed i corsi di formazione iniziale e aggiornamento biennale per i gestori della crisi (di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202). Conseguentemente, per assolvere all’obbligo formativo iniziale e biennale a carico dei gestori della crisi risulta già possibile partecipare allo svolgimento di corsi di formazione accreditati dal Consiglio Nazionale.


Fonte:
News del: 01/07/2020


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