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Revisori enti locali: conferme o nuove iscrizioni dal 4 novembre

Con informativa del giorno 30 ottobre 2020 il CNDCEC comunica ai presidenti degli ordini dei commercialisti che la presentazione delle domande di iscrizione e di mantenimento nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in vigore dal 1° gennaio 2021, potrà essere effettuata:

  • dalle ore 11.00 del 4 novembre 2020
  • entro il termine perentorio del 16 dicembre 2020, alle ore 18.00.

In allegato alla comunicazione si riporta anche l’avviso pubblico del Ministero dell’interno con il quale si indicano le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande in oggetto.  

Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti interessati residenti nel territorio dello stato e nelle regioni a Statuto ordinario.

Requisiti per la presentazione:

  • i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2020 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno;
  • il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, del Dipartimento per gli affari interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza Locale della durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni. In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.
  • nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci
  • con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione 
  • Infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’articolo 2382 del codice civile, il quale prevede che non può essere nominato “l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco 2021:

  • le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2020 dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.
  • la compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale , 
  • attraverso la selezione del link denominato: “Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati”, tramite SPID o acquisendo la password per poter accedere alla compilazione del modello.
  • i soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password già in possesso.
  • una volta conclusa la compilazione del modello con i dati richiesti, sarà possibile generare un file, in formato pdf, contenente la domanda che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere, dalla casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso al sistema, al seguente indirizzo: [email protected] 

Modalità di conferma della iscrizione:

  • coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2020 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale attraverso la selezione del link denominato: “Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati”.
  • se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già inseriti (ad eccezione dell’indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), l’interessato dovrà confermare gli stessi con le modalità indicate dal sistema, procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio / 30 novembre 2020 e, quindi, completare la procedura di iscrizione cliccando sul pulsante “Chiudi domanda” seguendo le indicazioni a video.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 03/11/2020


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