Ultime notizie
Archivio per Anno

Immobile ad uso promiscuo con bed & breakfast: ok al 110%

Con la Risposta 65 del 28 gennaio 2021 il fisco ammette il superbonus del 110% nel caso di interventi effettuati su immobili adibiti in maniera promiscua all’esercizio della professione o di attività d'impresa da un lato e ad abitazione dall’altro. 

La richiesta del contribuente 

Il contribuente che propone l’istanza risiede abitualmente in un immobile una parte del quale occasionalmente viene destinata a bad and breakfast, ospitando in un contesto puramente familiare terzi soggetti, in alternativa all’uso del classico hotel. 

Con l’istanza viene chiesto se sia possibile accedere alla maxi detrazione del 110% per lavori relativi alla riqualificazione energetica stante l’uso promiscuo dell’immobile. 

Si tratta esattamente dello stesso contenuto dell’istanza di interpello n. 570 del 2020 ove il contribuente poneva il medesimo quesito, cioè se fosse possibile accedere al superbonus e quale fosse il massimale di spesa da adottare come riferimento per i lavori. 

Leggi anche Superbonus: spetta per immobile ad uso promiscuo e APE anche dopo inizio interventi

L’agenzia risponde

L’agenzia delle entrate, dopo ampia disamina di quella che ormai è nota come disciplina del 110%, passa ad analizzare una similitudine utile a giustificare la possibilità di accesso al superbonus, anche nel caso di interventi volti al risparmio energetico effettuati su un immobile ad uso promiscuo. La promiscuità di tale uso porta a ridurre i massimali di spesa al 50% in ossequio alla promiscuità di cui abbiamo detto.

Le motivazioni del fisco 

Sono agevolabili, infatti, gli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni…” Il superbonus spetta, quindi, alle persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e, dunque, diversi: 

  • da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni; 
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa. 

La circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16-bis TUIR, ha precisato che la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute. Tale detrazione va ridotta al 50 per cento anche nell'ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'attività di Bed and Breakfast, in merito si verifichi la risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E, non solo dal punto di vista delle ristrutturazioni ex art. 16bis TUIR, ma anche dal punto di vista degli interventi da sismabonus (art. 16, DL 63/2013). I quali, questi ultimi sono interventi ammissibili anche alla maggior detrazione del 110% prevista dall’art. 119, DL 34/2020. Analoga previsione non sussiste nel caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica tuttavia l’agenzia, rilevando la simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisimici), ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento.


Fonte:
News del: 19/02/2021


«« Torna Indietro