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Sanzioni obblighi informativi erogazioni pubbliche: cosa cambia nel Milleproroghe 2022?

Il comma 28-ter dell’articolo 1, introdotto nel corso della conversione in legge del decreto cd. Milleproroghe, proroga al 31 luglio 2022 (rispetto alla data del 1° gennaio 2022 attualmente previsto) l’applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2018) per l’inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021. Si ricorda brevemente che un primo slittamento del termine per l’applicazione delle sanzioni è stato introdotto con l’articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge n. 52 del 2021, il quale ha previsto che, in riferimento all’anno 2021, le sanzioni si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2022.

 In generale, le sanzioni riguardano l’inosservanza degli obblighi di trasparenza a carico di associazioni e imprese, che consistono nella pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a

  • sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, 
  • in denaro o in natura, 
  • non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
  • ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.

 

Tale disciplina è stata riformulata dall'art. 35, comma 1, D.L. 34/2019. In particolare, le norme obbligano

  • le associazioni di protezione ambientale, 
  • le associazioni dei consumatori e degli utenti, 
  • le associazioni, 
  • le Onlus e fondazioni,
  • nonché talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri 
  • e imprese 

di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni effettuate dalle PA e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e percepite nell’esercizio finanziario precedente

Per le imprese destinatarie dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni, è prevista una specifica disciplina circa tempi e modalità per l’espletamento di tale obbligo. In particolare

  •  i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai citati soggetti. 
  • Con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa la norma prevede che essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.

Si ricorda che l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme. 

 L’art. 3-septies del decreto di conversione del milleproroghe in commento, stabilisce altresì che per l’anno 2022 le medesime sanzioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

Obbligo non rispettato nell’anno 2021

Sanzioni dal 31.07.2022

Obbligo non rispettato nell’anno 2022

Sanzioni dal 01.01.2023


Fonte:
News del: 07/03/2022


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