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Class action: ok dal TAR per l'azione dei sindacati

Irragionevole la norma contenuta del DM 27 2023 del Ministero della giustizia che impedisce alle organizzazioni sindacali di agire  attraverso la class action in difesa di gruppi di lavoratori.  

Lo ha affermato  il TAR del Lazio nella sentenza 10653 del 23 giugno 2023.

Vediamo piu in dettaglio il caso e le motivazioni del  tribunale amministrativo  ma innaNzitutto ricordiamo cos'è la class action

Class action: cosa vuol dire 

 La class action è l'azione legale collettiva promossa da un soggetto in nome di una pluralità di cittadini  contro una violazione  che arreca a tutti lo stesso danno e per il quale si chiede quindi , per tutti gli interessati, l'accertamento della responsabilità e il risarcimento.

Normativa sulla class action e decreto contestato

La legge 12 aprile 2019, n. 31  ha riformato la  disciplina dell’azione di classe, ampliandola :

  • sia in  termini soggettivi ,  ossia garantendo  a un maggior numero di soggetti la possibilità di agire in forma collettiva,
  • sia oggettivamente, nel senso di consentire l'uso dello strumento per la difesa di tutti i «diritti individuali omogenei».

Dal punto di vista tecnico,la base normativa dell’azione di classe è stata «spostata» dall’art. 140-bis d.lgs. 6  settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), agli artt. 840-bis ss. c.p.c. . In questo modo  viene prevista una legittimazione  specifica in favore di  organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che possono agire «nei  confronti dell’autore della condotta lesiva  per ottenere i risarcimenti alla collettività . 

La legittimazione all’azione di classe  nella legge veniva subordinata all’iscrizione in uno specifico elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia  i cui requisiti dovevano essere definiti con decreto  ministeriale.

 Il decreto  in questione è appunto il  27 2023  , il quale tra i requisiti  ha previsto l’obbligo per l’ente di «operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite» dal codice del terzo settore.  Questo requisito impedisce  l'azione di classe alle organizzazioni sindacali . 

Nel ricorso al TAR le organizzazioni sindacali CGIL e USB affermavano che l’esclusione dei sindacati dal novero delle organizzazioni abilitate tradirebbe lo spirito della legge che, invece, intende favorire la piú ampia possibilità di  azione alle associazioni senza scopo di lucro.

Inoltre sottolineavano che la qualificazione quale ente del terzo settore come  prerequisito   costituirebbe un’ irragionevole disparità di

trattamento,  dato che  le organizzazioni  sindacali  esercitano  già, in altri ambiti  azioni giurisdizionali per la tutela di interessi collettivi.

Veniva inoltre invocata l' eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 31 cit., attesa la palese  discriminazione delle organizzazioni sindacali, se il regolamento previsto dal dm 27 2023 venisse confermato.

Sentenza del TAR:  sindacati legittimati ad agire in  class action

Il tribunale amministrativo del Lazio concorda sul fatto che le disposizioni di legge sono chiare  nel predisporre un nuovo   strumento di tutela giurisdizionale  di portata generale e  non solo nel ristretto àmbito della tutela dei  consumatori. 

Afferma  che circoscrivendo la legittimazione all’azione al mero possesso della qualifica di  ente del terzo settore, l’amministrazione ha operato in maniera palesemente illogica ed irragionevole.

Nella motivazione viene anche citata la relazione illustrativa del regolamento redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia  che erroneamente   considera il termine  organizzazioni e associazioni come  «evidente riferimento» agli enti del  terzo settore. 

Si ricorda inoltre che:

  1.  l’assenza dello scopo  di lucro  non è appannaggio esclusivo degli enti del terzo settore,  di contro, 
  2. la tutela dei diritti individuali  omogenei (fine delle class action) non rientra  tra le finalità istituzionali necessariamente perseguite  dagli ETS.
  3. la difesa dei diritti individuali omogenei di una determinata  categoria di soggetti  è invece  intrinsecamente connaturata con gli scopi  del sindacato  e anche storicamente, è stata  funzionale all’esercizio di iniziative collettive a difesa dei lavoratori (es.  per la  la contrattazione collettiva).

Infine a corroborare il giudizio di incoerenza sull’operato amministrativo si osserva come l’art. 2, comma 4, d.m. 27 cit. preveda che, ai fini del primo  popolamento dell'elenco vengano iscritte le associazioni dei consumatori già ricomprese  nell’elenco precedentemente  tenuto dal Ministero dello sviluppo  economico (Mise)  per il quale non era previsto che l’associazione si qualifichi come ente del terzo settore.


Fonte: TAR Lazio
News del: 29/06/2023


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