Ultime notizie
Archivio per Anno

Indennita’ risarcitoria nel lavoro temporaneo

La Cassazione  Civile, il  29 maggio 2013 con la sentenza n. 13404 ha stabilito che l’indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4.11.2010, n. 183, sui casi di conversione del contratto a tempo determinato in cui il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del lavoratore con un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, si applica anche ai casi di contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato.
Il caso riguarda il lavoratore che viene assunto dall’Ente Poste con contratto di fornitura di lavoro temporaneo a tempo determinato per una pluralità di periodi. Il lavoratore chiede ed ottiene dal Tribunale e dalla Corte di Appello il riconoscimento della trasformazione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato tra il lavoratore e l'impresa utilizzatrice (Poste italiane spa), con decorrenza dal giorno dell'assunzione.
Di conseguenza, la società utilizzatrice è stata condannata a riammettere il lavoratore in servizio e a corrispondergli per il periodo pregresso le retribuzioni maturate dal giorno della messa in mora, detratto l’aliunde perceptum.
La Cassazione, con la sentenza  ribadisce che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l'instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo.
Inoltre, prevede - rifacendosi ad altri precedenti giurisprudenziali - che l’indennità prevista dall'art. 32 della L. 183/2010 si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell'illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.
 
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 04/06/2013


«« Torna Indietro