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Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 10 luglio 2013, n. 4096, ha fornito chiarimenti sulla procedura di emersione dal lavoro irregolare, introdotta dall'art. 9 comma 10 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76. Infatti, precisa che:
a) nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (ossia tutte le ipotesi che hanno causato parere negativo da parte della Questura o della Direzione territoriale del lavoro) la notifica di rigetto inviata al lavoratore verrà integrata dalla convocazione dello stesso presso lo Sportello unico;
 
b) nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dall'articolo 9 comma 10 decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, ove il lavoratore abbia il requisito della presenza al 31 dicembre 2011, accertato in sede di convocazione delle parti presso lo sportello unico, è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
 
 
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 15/07/2013


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