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Risoluzione per mutuo consenso, onere di prova sul datore di lavoro

La Cassazione civile, sez. lav., 8 agosto 2013, n. 19007 ha stabilito che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto al contratto, grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso del rapporto,  l'onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 06/09/2013


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