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Licenziamento: l'immutabilita’ della contestazione non vieta di valutare le inadempienze complessive

La Cassazione civile, sez. lav., 18 settembre 2013, n. 21361 ha precisato che il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati e che si collocano collocano a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore.
 
 
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 23/09/2013


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