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Licenziamento disciplinare ed email offensive ai superiori

La Cassazione civile, sez. lavoro con la sentenza del 1 ottobre 2013, n. 22396 ribadisce il principio per cui in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravità dei fatti contestati sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell'esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia da parte del giudice del merito, il cui apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censure in sede di legittimità.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del recesso, in quanto ha tenuto conto delle prove esaminate dalla Corte territoriale, ossia del contenuto delle e-mail indirizzate dal dipendente/licenziato al direttore generale della società e al legale rappresentante della stessa, che contenevano espressioni offensive (il lavoratore/licenziato ha definito tra l'altro la legale rappresentante della società, una "mentecatta e pazzoide" e affermato che dall'azienda "tutti i dipendenti fanno a gara per andarsene"). Di conseguenza, vista la natura gravemente offensiva delle esternazioni verbali e scritte del lavoratore appariva  evidente che il suo comportamento era privo di ogni plausibile giustificazioneed il rapporto lavorativo non poteva continuare .
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/10/2013


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