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licenziamento collettivo e obbligo di comunicazione ai sindacati

La sentenza della Cassazione n. 24025 del 24 Ottobre 2013 esamina l'obbligo   in caso di licenziamento collettivo, per il datore di lavoro  di inviare comunicazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 della L. 223/1991. Tale obbligo però verso le associazioni di categoria è previsto solo nel caso di "mancanza " delle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970. Pertanto, ove una rappresentanza sindacale sia stata costituita a norma dell’art. 19 (ovvero nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatane di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva e, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 231 del 2013, anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori in azienda), è a questa rappresentanza sindacale che deve essere effettuata la comunicazione prevista dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991. Ove nell’azienda operino più r.s.a., la suddetta comunicazione dovrà essere inviata a tutte; correlativamente, la presenza anche di una sola r.s.a. è sufficiente ad evitare che sorga l'obbligo di inviare la comunicazione alle associazioni sindacali esterne.
 
 
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 28/10/2013


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