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Dopo le dimissioni anche se revocate, serve un nuovo contratto di lavoro

La Cassazione civile, sez. lavoro, con sentenza del 29 ottobre 2013, n. 24341 ha stabilito che nel regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. successivo all'entrata in vigore del D. Lgs. 29/1993, oggi D. Lgs. 165/2001, regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro nonché dalle norme sul pubblico impiego solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono sono idonee a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui ne venga a conoscenza il datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle. Ne consegue che, una volta risolto il rapporto, per la sua ricostituzione è necessario che le parti stipulino un nuovo contratto di lavoro, non essendo sufficiente ad eliminare l'effetto risolutivo che si è prodotto la revoca delle dimissioni da parte del lavoratore, neppure se la revoca sia manifestata in costanza di preavviso. Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale le dimissioni avevano determinato automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro, e la loro revoca non condizionava in alcun modo la libera scelta del datore di dare il proprio consenso alla ricostituzione del rapporto lavorativo.
 
 
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 13/11/2013


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