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Trasferimento immobili abitativi tramite asta: criterio del prezzo valore sempre valido

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 95/E del 3 novembre 2014, ha precisato che ai trasferimenti immobiliari tramite asta pubblica si applica il criterio di determinazione della base imponibile del “prezzo valore” anche se tali trasferimenti sono avvenuti prima della sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 23 gennaio 2014, purché non “esauriti” (si considerano esauriti i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza stabilito dalla legge per l’esercizio dei diritti ad essi relativi, ad esempio nei casi in cui sia decorso il termine previsto per presentare l’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate). Con tale sentenza, infatti, la Corte costituzionale ha esteso l’applicazione del criterio di del “prezzo valore” anche ai trasferimenti di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) avvenuti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto. L’orientamento è stato poi recepito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E/2014, con la quale è stata così superata la posizione assunta in passato con la Risoluzione n. 102/E/2007. Ora, con la Risoluzione n. 95/E/2014, l’Agenzia aggiunge che la pronuncia della Corte esplica effetti anche per i trasferimenti derivanti da pubblico incanto effettuati prima del deposito della sentenza medesima, a condizione che si tratti di rapporti non “esauriti”.
 

Fonte: Fisco Oggi
News del: 04/11/2014


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