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Reverse charge, cambiano le sanzioni

Tra le più importanti novità del Decreto legislativo sulle sanzioni, attuativo della Delega fiscale ed approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, vi è un intervento sulle sanzioni in tema di reverse charge. La sanzione in misura proporzionale (dal 90 al 180% dell’imposta) rimane in vigore solo per le ipotesi di violazioni più gravi, in cui l’omissione o il ritardo generano pregiudizio per gli interessi erariali. Al contrario, passano a sanzione fissa (minimo 250 euro e massimo 10mila euro) tutte le ipotesi in cui l’Iva è stata erroneamente addebitata e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge, così come in tutte quei casi in cui è stata utilizzata l’inversione contabile, quando invece l’operazione avrebbe dovuto essere soggetta all’assolvimento ordinario dell’imposta. In tali circostanze rimane, tuttavia, la sanzione più grave (dal 90 al 180 per cento) quando l’errore è determinato da intenti fraudolenti. Le nuove regole dovrebbero scattare dal 1° gennaio 2017, salvo però verificare l’impatto del «favor rei».
 

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 10/09/2015


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