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I casi di esonero dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori

Con la Circolare pubblicata il 7 giugno 2016 n. 95 l'Inps chiarisce quali sono i casi di esclusione dell'obbligo di reperibilità per i lavoratori del settore privato.

Con l’articolo 25 del dlgs del 14.09.2015 n. 151 (Esenzioni dalla reperibilità), il legislatore ha inserito la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. Successivamente, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11.01.2016, sono state individuate le circostanze che danno diritto all’esenzione dall’obbligo di reperibilità (all. 1 alla presente circolare).

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Tuttavia, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie che, potrebbero essere suscettibili di una diversificata interpretazione da parte dei medici curanti che devono fornire la certificazione.
Per questo motivo l’Inps con la Circolare del 7 giugno 2016 n. 95 ha fornito chiarimenti in merito al campo soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa, chiarendo inoltre che i lavoratori interessati dall’esenzione, sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.

Nell'allegato 2 della Circolare inoltre vengono fornite apposite linee guida rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia, i quali a fronte di una delle situazioni patologiche previste dalla normativa dovranno:

  • valorizzare i campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita o invalidità”;
  • attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità, nel caso di certificati di malattia redatti in modalità cartacea.

Fonte: Inps
News del: 17/06/2016


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