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Irpef zero per i premi di risultato sostituiti con benefit

La legge di stabilità 2016, ha attribuito al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura.
Tali benefit sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente.

Per questo, l’eventuale scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel “welfare aziendale”, consente di detassare completamente il valore dei benefit, non più soggetto neppure all’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Tuttavia, l’intercambiabilità tra il premio e i beni e servizi deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali, mentre la modalità di esercizio di tale scelta o la possibilità di revoca, resta demandata alla autonomia delle parti o al contratto stesso.

Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella Circolare 28/E con cui l’Agenzia delle Entrate illustra l’agevolazione per i premi di produttività, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, per i titolari di reddito di lavoro dipendente entro la soglia di 50 mila euro.

In merito all’identificazione del benefit, la Legge di stabilità 2016 ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”. Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Tra i benefit opzionabili sono ricomprese:

  • Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto - articolo 51, co. 2, lettera f del TUIR).
  • Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio - articolo 51, co. 2, lettera f-bis).
  • Somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti - articolo 51, co. 2, lettera f-ter).

Tali prestazioni non concorrono quindi a determinare il reddito del lavoratore, a condizione che si tratti di benefit offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 24/06/2016


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