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Decadenza agevolazioni prima casa: giurisprudenza non concorde

Una sentenza della CTr Lombardia  n. 2220/13/2016  del 14 aprile scorso riconosce il diritto alle agevolazioni prima casa nel caso che il mancato trasferimento della residenza nei 18 mesi dall’acquisto deriva dalla circostanza che l’abitazione è stata occupata abusivamente da extracomunitari e a nulla sono valsi le azioni intraprese dai proprietari per liberare l’immobile.

I giudici infatti hanno ritenuto che il comportamento dei proprietari dell’immobile esclude qualsivoglia addebito di colpa nei loro confronti.

Sull’argomento si sta affermando quindi il principio che non si perdono le detrazioni quando la causa del mancato trasferimento della residenza deriva da un evento successivo al contratto, imprevedibile, al quale il contribuente non puo’ porre rimedi.

Ricordiamo che la decadenza dell’agevolazione per mancato trasferimento della residenza nei 18 mesi comporta oltre al recupero dell’imposta l’applicazione della sanzione del 30%.

 

 


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 08/08/2016


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