Ultime notizie
Archivio per Anno

Terremoto: nuovi chiarimenti INPS su Durc e ritenute

L'INPS ha pubblicato in due recenti messaggi alcune specificazioni sulle agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori residenti nelle aree colpite dal terremoto nel 2016 .

In particolare, nel Messaggio n. 2155 2017   fornisce chiarimenti sulla sospensione delle ritenute IRPEF a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016,  ricordando che i sostituti di imposta   "non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 "  a seguito della legge n. 7 aprile 2017, n. 45,,  a decorrere dalla sua entrata in vigore (11 aprile 2017). 

Il Messaggio n. 2174 - 2017 invece ha come oggetto: "  Estensione delle misure di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 e il   rilascio del DURC nei confronti dei professionisti iscritti negli elenchi speciali di cui all’art. 34 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189"  per le  imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.Viene fornito un nuovo elenco di Comuni a seguito del sisma del gennaio 2017.
L'istituto specifica  inoltre che  il decreto citato subordina l’erogazione del contributo pubblico :

  • al rispetto del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL per i dipendenti,
  • al possesso del DURC generale ed
  • alla verifica puntuale della regolarità contributiva , per quanto riguarda  i lavori eseguiti ed al periodo di esecuzione . Per  questo  ultimo  passaggio le imprese affidatarie dovranno richiedere l’attribuzione di una posizione contributiva coincidente con quella del cantiere (codice 7U).

Inoltre, in caso di  presenza di più cantieri le imprese interessate dovranno procedere all’apertura di più unità produttive/operative seguendo le istruzioni fornite con il messaggio n.1444/2017.



  


Fonte: Inps
News del: 30/05/2017


«« Torna Indietro