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Imposta sul reddito d'impresa 2017: cosa fare in caso di fuoriuscita dall'IRI

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto la disciplina dell'IRI (imposta sul reddito d'impresa), che consiste in una tassazione separata del reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevedendo che il reddito d’impresa sia escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato separatamente con l’aliquota IRES, che dal 1 gennaio 2017 è al 24%.
La conversione in legge del D.l. 50/2017 (cd. manovra correttiva 2017) conferma le modifiche apportate con il decreto alla disciplina dell'IRI per quanto riguarda la tassazione degli utili distribuiti al termine del regime. All'art. 55-bis del TUIR viene aggiunto il comma 6-bis secondo cui:

"In caso di fuoriuscita dal regime (IRI) anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta (sostitutiva)"

Con la modifica viene stabilito che gli utili conseguiti nel corso del regime IRI, e tassati quindi con aliquota 24%, prelevati dal titolare o dai soci dopo la scadenza di tale regime, concorreranno integralmente a formare il reddito del soggetto percettore.

A quest'ultimo verrà attribuito un credito d'imposta pari all'Iri scontata dalla società su tali utili.
 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 27/06/2017


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