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Credito per imposte pagate da una CFC in un Paese dove non รจ residente

Con la Risoluzione n. 112/e l'Agenzia delle entrate ha fornito consulenza giuridica sul credito per le imposte pagate da una CFC in un Paese diverso dalloStato o territorio di residenza o localizzazione (art. 167, comma 6 TUIR). 

L’articolo 167, comma 6, del TUIR dispone che i redditi di una società estera, imputati al socio controllante residente ai sensi della disciplina CFC, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del contribuente italiano e, comunque, non inferiore all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società; stabilisce, inoltre, che “dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’art. 165, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo”.
Al fine di evitare fenomeni elusivi, la disciplina CFC dispone la tassazione anticipata dei redditi prodotti da imprese, società o enti controllati situati in Paesi c.d. black list, che vengono imputati al socio italiano per “trasparenza” senza attendere l’effettiva percezione degli stessi. 
In virtù dell’espresso rinvio all’articolo 165 del TUIR, ai fini della determinazione delle imposte estere accreditabili, occorre far riferimento alle disposizioni generali dettate in materia di foreign tax credit che trovano applicazione in quanto compatibili con il regime CFC.

Nel regime CFC il credito è calcolato in via “isolata” con riferimento a tutti i redditi della società estera, imputati per trasparenza in capo al socio italiano, secondo il  meccanismo della “per company limitation”cioè, i redditi della CFC sono considerati unitariamente a prescindere dal fatto che siano stati realizzati in più di uno Stato estero.
Pertanto, le imposte estere accreditabili in Italia, in caso di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalla società controllata non residente ai sensi dell’articolo 167, comma 1, del TUIR, consistano non solo nelle imposte pagate dalla medesima nel proprio Stato di residenza ma anche in quelle assolte in altri Paesi esteri, nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della CFC.

Il documento di prassi termina chiarendo che questa soluzione interpretativa risulta in linea con gli esiti del Report OCSE “Designing Effective Controlled Foreign Company Rules”, relativo all’Action 3 del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), che raccomandano la previsione di disposizioni domestiche idonee a garantire l’eliminazione della doppia imposizione che si determina per effetto dell’applicazione della disciplina CFC. Il medesimo orientamento, volto a riconoscere il credito in relazione a tutte le imposte assolte dalla controllata estera sul reddito imputato al socio per trasparenza, è stato accolto anche nella Direttiva 2016/1164 del Consiglio UE del 12 luglio 2016 recante “norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno”.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 21/08/2017


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