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Contributi lavoro domestico: domani la scadenza del versamento 1° trimestre 2018

Domani 10 aprile 2018 scade il termine per il pagamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente, ossia al 1° trimestre 2018.
Chi assume colf, badanti, baby sitter e altri lavoratori domestici deve versare i contributi previdenziali all'INPS, e il pagamento viene effettuato trimestralmente calcolando l'importo sulla base delle ore retribuite nel trimestre e della retribuzione oraria effettiva.

Il calcolo dei contributi deve essere effettuato a cadenza trimestrale, per il 2018 sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici, a seguito del fatto che l’Istat ha comunicato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati nel 2016 e 2017 pari all’1,1%.

L'Inps con circolare INPS 29 gennaio 2018 n. 15 ha riportato le tabelle con l’importo dei contributi dovuti con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e la ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali.
Si continua ad applicare il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale) per il rapporto di lavoro a tempo determinato, tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

I contributi si pagano per trimestri solari, per il 2018 entro i seguenti termini:

  • dal 1° al 10 aprile 2018 per il primo trimestre;
  • dal 1° al 10 luglio 2018 per il secondo trimestre;
  • dal 1° al 10 ottobre 2018 per il terzo trimestre;
  • dal 1° al 10 gennaio 2019 per il quarto trimestre.

deve essere effettuato a trimestre ultimato entro il termine sopra indicato, se l'ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il versamento mancato, tardivo o parziale comporta per legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'INPS.

Modalità di versamento dei contributi

Con un comunicato sul proprio sito l'Inps precisa che dal 1° gennaio 2018 è possibile pagare i contributi dei lavoratori domestici, attraverso le seguenti modalità:

  • direttamente online tramite il portale dei pagamenti, con la modalità online pagoPA, con carta di credito, di debito o prepagata, oppure addebito in conto corrente bancario;
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”. Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo, semplicemente con codice fiscale  del datore di lavoro e codice rapporto di lavoro. La procedura calcolerà automaticamente l’importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o successivamente. Il pagamento è disponibile presso:
    - sportelli postali
    - tabaccherie che espongono il logo Servizi Inps
    - sportelli bancari Unicredit Spa
    - tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online
  • negli uffici postali, utilizzando il bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) inviato dall’INPS il servizio di pagamento trimestrale dei contributi, attraverso l’invio dei bollettini MAV da parte dell’INPS, è rivolto a tutti i datori di lavoratori domestici per i rapporti lavorativi ancora attivi.
    Nel caso non sia stato ricevuto, il bollettino può  anche  essere generato:
    • direttamente online tramite il portale dei pagamenti all’interno della sezione lavoratori domestici;
    • presso le aree di front office delle sedi INPS, utilizzando lo sportello automatico per il cittadino con autenticazione mediante tessera sanitaria;
    • telefonicamente, rivolgendosi al Contact center chiedendo l’invio del bollettino MAV al domicilio del datore di lavoro.
  • telefonicamente tramite il Contact center al numero verde 803 164 da rete fissa o al numero 06 164164 da rete mobile.

Se si pagano i contributi in ritardo

Il versamento tardivo dei contributi comporta per legge l’applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecuniarieda parte dell’Inps, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo (attualmente pari al 6,50% in base annua) e per un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare.
Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro.
Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 09/04/2018


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