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Forfettari 398/91: chiarita l'esclusione dagli ISA

Non trovano pace gli ISA, forse in vigore forse no, ma sicura fonte di grattacapi per i professionisti. In attesa di una risposta definitiva sull'applicazione facoltativa per il periodo d'imposta 2018, arrivano ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, nella Circolare 20 del 9 settembre 2019 è stata chiesta la conferma del fatto che i contribuenti assoggettati a regimi di determinazione del reddito d’impresa con criteri forfetari siano esclusi dalla applicazione degli ISA. Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i 175 ISA approvati non si applicano nei confronti dei contribuenti

  • che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
  • che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
  • che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

In questo ultima categoria residuale sono compresi i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 398 del 1991 in quanto determinano il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente stabilito. Pertanto anche tali soggetti sono esclusi dall’applicazione degli ISA e non devono compilare i relativi modelli


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/09/2019


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