Ultime notizie
Archivio per Anno

Errore materiale dichiarazione di successione: rettifica oltre l'anno

L’occasione per prestare chiarimenti sulla dichiarazione rettificativa di successione è stata la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 375 del 10 settembre 2019. Nel caso di specie l'istante aveva presentato la dichiarazione di successione del coniuge deceduto in Germania indicando erroneamente, come data di decesso il 26.06.2016 anziché il 26.06.2017.

In generale, l'articolo 31 del TUS (Testo unico delle Successioni e Donazioni) prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione e che, fino alla scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione di successione può essere modificata.
Tale disposizione - che consente ai contribuenti che hanno compiuto errori nella dichiarazione di successione di presentare una nuova dichiarazione, modificativa della precedente, nel termine di un anno dalla data di apertura della successione - non può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che la contribuente intende integrare la dichiarazione di successione già presentata, oltre il termine di un anno.
In effetti, in ordine all’ipotesi di emendabilità della dichiarazione di successione oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono ‘ictu oculi’, eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione dall’ufficio devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere.

Nel caso in esame l'istante può procedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione e che non incide nella determinazione della base imponibile

  1. presentando una dichiarazione rettificativa
  2. versando, per le formalità di trascrizione,
    • le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa
    • la tassa ipotecaria,
    • l’imposta di bollo e i tributi speciali.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/09/2019


«« Torna Indietro