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Donazione nuda proprietà alla moglie: si applica la tassazione ordinaria

Al trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale alla moglie, in adempimento di un dovere morale e di un obbligo di riconoscenza, da parte del marito, il quale riserva per sé il diritto di abitazione, si applica il regime fiscale ordinario dell'imposta sulle donazioni di cui al Dlgs 346/1990 e le imposte ipotecarie e catastali secondo le previsioni del Dlgs 347/1990, in quanto considerata come donazione rimuneratoria (articolo 770 del codice civile).

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di Interpello del 29 ottobre 2019 n. 444, che qui alleghiamo.

Con riferimento in particolare all'adempimento posto in essere in virtù di un obbligo di riconoscenza, occorre osservare che sebbene ciò che è normalmente considerato riconoscenza tende a corrispondere ad un dovere morale o sociale, il legislatore ha espressamente previsto all'articolo 770 del codice civile la donazione rimuneratoria. Si tratta di un particolare tipo di donazione, consistente nella liberalità fatta per riconoscenza, in considerazione di meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, con cui il donante dimostra un particolare apprezzamento dei servizi precedentemente ricevuti dal donatario.

Benché sia percepibile una sorta di connessione tra servizi ricevuti e conseguente donazione, quest'ultima deve essere fatta in modo spontaneo dal donante, il quale non è a ciò tenuto né in forza di una legge né di altri obblighi, usi o costumi.

Fiscalmente pertanto si conclude che tale trasferimento è tassato con l'imposta di donazione ordinaria.

La giurisprudenza, infatti, ha affermato che questa tipologia di donazione si caratterizza per il motivo dell'attribuzione patrimoniale, che è "correlata ad un precedente comportamento del donatario nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta, sebbene l'attribuzione non cessi di essere spontanea e l'atto conservila causa di liberalità"(Cfr Cass. civ., sez. II, 17 novembre 1999, n. 12769).


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 26/11/2019


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