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Mutui prima casa: sospensioni da Corona Virus

Il Fondo di solidarietà per i mutui utilizzati per l’acquisto della prima casa (introdotto dalla L. 244/2007) presente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la possibilità di beneficiare di sospensioni del pagamento delle rate quando si verificano situazioni di temporanea difficoltà. L'emergenza rappresentata dalla diffusione del coronavirus e le misure prese per contenerla, dovrebbero permettere l'accesso al Fondo. Il Governo era intervenuto sul fondo nel DL 9/2020 (articolo 26) aggiungendo una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione. 

Inoltre, l'ordinanza della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020 sospende le rate dei mutui (anche persona fisica non imprenditore) fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

In particolare questa possibiltà riguarderà coloro i quali hanno:

  • un Isee non superiore ai 30mila euro,
  • una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni.

La richiesta della sospensione delle rate può essere chiesta per un periodo massimo di 18 mesi. 

In generale, dal 27 aprile 2013, è possibile inoltrare al Consap, Concessionario Servizi Assicurativi Pubblici e attraverso le proprie banche, le richieste di sospensione dei mutui per l'acquisto della prima casa. In questo caso:

  • Il Fondo sosterrà i costi relativi agli interessi maturati versando direttamente alla banca mutuante la quota maturata escluso l’importo dello spread.
  • il mutuatario dovrà presentare la domanda di sospensione direttamente presso la sua banca compilando la modulistica ufficiale

La modulistica necessaria viene continuamente aggiornata (qui il Modulo aggiornato al 30.03.2020), ma sarà probabilmente necessaria qualche settimana per rendere operativo il tutto. Tuttavia l'articolo 26 del DL 9/2020 specifica "anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito" perciò è consigliabile raccogliere per tempo la documentazione necessaria.

Una volta che la banca avrà effettuato gli adempimenti del caso provvederà ad inoltrare al CONSAP la richiesta del cliente.

CONSAP a sua volta, verificata l’esistenza dei requisiti necessari per avvalersi della sospensione previsti dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 37 del 22 febbraio 2013 rilascerà il nulla osta.

Solo allora la banca comunicherà al cliente mutuante l’avvenuta sospensione del piano di ammortamento.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/03/2020


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