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ISA e media semplice per gli indici 2019

Sono stati resi pubblici con provvedimento n 183037/2020 del 30 aprile 2020 pubblicato sul sito della Agenzie delle Entrate i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per il periodo d’imposta 2019, il provvedimento del direttore dell’agenzia ha previsto che il giudizio di affidabilità fiscale che consente l’accesso ai benefici premiali potrà essere conseguito anche sulla base della media dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

Il DL N.50 del 2017 ha innovato in modo sostanziale la precedente normativa degli studi di settore poiché, mentre questi ultimi erano volti ad accertare in via presuntiva i redditi, gli ISA hanno una finalità differente ossia sono strutturati per dare un giudizio di affidabilità fiscale al contribuente che, in base al voto ottenuto potrà avere accesso a particolari benefici fiscali.

Il provvedimento in oggetto ha sostanzialmente agito su due fronti:

  • Ha confermato i livelli di affidabilità del precedente periodo d’imposta
  • Ha aggiunto nuovi livelli di affidabilità, con la finalità di premiare maggiormente l’affidabilità correlata anche alla storia del contribuente, così come previsto dal comma 12 dello stesso articolo 9 bis.

Le motivazioni del provvedimento chiariscono che si vuole estendere il beneficio premiale ai soggetti con affidabilità fiscale ripetuta negli anni. A tali soggetti si estendono i benefici premiali previsti alle lettere a), d) e f) del comma 11 dell’arti 9 bis se essi hanno un elevato livello di affidabilità calcolato con la media semplice ottenuta a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019. Questa una novità del provvedimento.

Vediamo quali sono i benefici fiscali previsti dall’art 9 bis comma 11 e i relativi punteggi per poterne beneficiare secondo quanto previsto dal provvedimento:

a) Per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui per l’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui per le imposte dirette l’Irap occorre un punteggio Isa pari a 8, ottenuto nel periodo di imposta 2019 o ottenuto come media (8,5) tra i punteggi Isa relativi al 2018 e al 2019.


b) Per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui occorre un punteggio Isa pari a 8, ottenuto nel periodo di imposta 2019 o ottenuto come media (8,5) tra i punteggi Isa relativi al 2018 e al 2019.

c) Per l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011 occorre un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019, o di un punteggio pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al 2018 e al 2019;


d) Per l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972) occorre un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019 o pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al 2018 e al 2019;

e) Per l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972 è stato confermato il criterio dello scorso anno ossia livello di affidabilità almeno pari a 8.

f) Per l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato occorre un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019 o pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al 2018 e al 2019.
 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 06/05/2020


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