Ultime notizie
Archivio per Anno

Contributi regolarizzazione: codici tributo e nuove istruzioni

Il recente decreto Rilancio ha istituito   la possibilità di dichiarare i rapporti di lavoro irregolari da parte dei datori di lavoro e   di  richiedere permessi di soggiorno temporanei per lavoratori extracomunitari con permesso scaduto dopo il 31 ottobre 2019  . La norma regolata dall'art. 103 , riguarda i settori dell'agricoltura, pesca, lavoro domestico e assistenza alle persone .  (cfr. per i dettagli l'articolo "Regolarizzazione rapporti di lavoro...")

Per accedere alle procedure è richiesto il pagamento di contributi forfettari  per i quali l'Agenzia delle entrate ha istituito con la risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020,  i codici tributo per il versamento con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

Si tratta in particolare dei seguenti codici:

  1. “Redt”, denominato “Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”, per le richieste di assunzione o la denuncia di rapporti di lavoro irregolari già  in corso da parte dei datori di lavoro ,
  2. “Rect”, denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro - art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020” per le richieste di  permesso di soggiorno s temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione della richiesta da parte dei cittadini stranieri.

Riguardo alle istruzioni per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, la risoluzione  precisa che:
- nella sezione “contribuente” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro (per il codice tributo “Redt”) e del cittadino straniero (per il codice tributo “Rect”)
- nella sezione “erario ed altro” vanno indicati nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “Redt”, il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17; nel campo “codice”, i codici tributo “Redt” o “Rect”; nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”; nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500 euro (per il codice “Redt”), ovvero di 130 euro (per il codice “Rect”).

In merito è intervenuto nuovamente l'INPS con il messaggio 2323 del 4 giugno 2020   con precisazioni sul  requisito necessario di un reddito minimo  per le assunzioni di lavoratori  per lavoro domestico o assistenza alla persona: 

In particolare, il reddito del datore di lavoro  che fa domanda :

  • non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto (percettore di reddito);
  • se il nucleo è composto da più soggetti, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui.

Al raggiungimento dei limiti di reddito, come sopra indicati, possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.

Vengono forniti i seguenti esempi :

1) Datore di lavoro unico componente del nucleo familiare: il reddito non deve essere inferiore a 20.000 euro annui. Se il reddito del datore di lavoro è pari a 17.000 euro annui, non è possibile presentare istanza di emersione di un lavoratore domestico. Se il figlio non convivente ha un reddito pari a 5.000 euro annui, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di emersione, in quanto il limite reddituale di 20.000 euro può essere raggiunto con il concorso dei due redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente;

2) datore di lavoro con un nucleo familiare composto da quattro persone: il reddito non deve essere inferiore a 27.000 euro annui. Il requisito può essere perfezionato con il concorso del reddito del coniuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, un nonno o un fratello, anche non convivente;

3) datore di lavoro con nucleo familiare di tre componenti (datore di lavoro, figlio e affine): il limite minimo di reddito pari a 27.000 euro annui potrà essere perfezionato considerando il reddito del datore di lavoro e del figlio, ma non il reddito dell’affine. Pertanto, nel caso di un datore di lavoro con reddito di 10.000 euro, di un figlio con reddito di 10.000 euro e di un affine con reddito di 20.000 euro, il requisito reddituale non è soddisfatto in assenza di altri parenti entro il secondo grado non conviventi che possano concorrere al raggiungimento del limite di reddito.

Questo requisito  non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, se la richeista di emersione del rapporto di lavoro riguarda l'unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

L'inps ricorda che  il decreto ha previsto il pagamento del contributo forfettario di 500 euro, come descritto sopra , prima della domanda . Inoltre è previsto un contributo ulteriore   relativo agli obblighi  retributivi, contributivi e fiscali,  ancora non definito  per il quale si attende un decreto  interministeriale che non è ancora stato emanato . 

Per le domande presentate prima dell'emanazione,  dunque, il datore di lavoro deve :

  • dichiarare di aver proveduto al pagamento con f24 del contributo forfettario , seguendo le istruzioni dell'Agenzia,  come sopra descritto ma
  • deve  anche dichiarare di  impegnarsi a pagare l'ulteriore contributo  entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 05/06/2020


«« Torna Indietro