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Case antisismiche: acquisto gratis con il superbonus

L’agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 325 del 9 settembre  chiarisce che è possibile utilizzare il superbonus del 110% sull’acquisto, da parte di persona fisica, di una abitazione soggetta ad efficientamento antisismico, e sita nelle zone 1, 2 e 3, il cui preliminare è stato stipulato prima del 1° luglio 2020 purché la vendita avvenga entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori e, comunque, tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, da parte dell'impresa di costruzione o ricostruzione immobiliare, mediante la demolizione e ricostruzione dell'edificio.

L’agenzia concorda inoltre con il parere dell’istante sul fatto che, in luogo della detrazione, possa optare per lo sconto in fattura.

L’istante ha sottoscritto un contratto preliminare di acquisto di un immobile da costruire, mediante la demolizione e la ricostruzione dell’intero edificio sito in una zona sismica, con opere di efficientamento energetico e conseguimento di classe energetica A.

Poiché l’immobile sarà consegnato tra settembre e ottobre 2020, egli chiede, volendo fruire della detrazione prevista dall’art 16 comma septies del DL n 63/2013 per gli acquisti di unità immobiliari realizzate da imprese mediante demolizione e ricostruzione nelle zone sismiche 1,2, e 3, se può beneficiare del maggiore bonus del 110% noto come superbonus.

La soluzione interpretativa dell’istante è positiva nel senso che egli ritiene di poterne beneficiare in quanto l’agevolazione del 110% spetta per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per l’acquisto di edifici antisismici realizzati nelle zone suddette e ritiene inoltre di poter beneficiare dello sconto in fattura in alternativa della detrazione.

L’agenzia esprime parere favorevole e riepiloga quanto segue:

l’art 119 del Decreto Rilancio ha introdotto nuove misure che disciplinano appunto la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di interventi rivolti alla efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. 

La detrazione spetta nella misura del 110% delle spese sostenute e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

I requisiti tecnici per poterne beneficiare sono indicati nei commi da 1 a 8 dell’art 119 del Decreto Rilancio, l’ambito soggettivo è delineato nei commi da 9 a 10. Si legga per i dettagli lo speciale intitolato Superbonus 110 % nel Decreto Rilancio: come funziona la maxi-agevolazione.

L’art 121 dello stesso decreto prevede che i soggetti che sostengono spese nel 2020 e nel 2021 per interventi di riqualificazione degli edifici e per interventi antisismici compresi quelli che accedono al superbonus dell’art 119 “possono optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura)”.

Nella Circolare n 24/E del 2020 è stato precisato che il superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche come è il caso di specie (site nelle zone sismiche 1, 2 e 3) facenti parte di edifici oggetto di interventi effettuati mediante demolizione e ricostruzione da parte di imprese che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedono alla successiva rivendita.

Per queste spese spetta la detrazione disciplinata dall’art 16 comma septies del DL n 63/2013

L’istante potrà beneficiare della detrazione elevata al 110% nonché dello sconto in fattura di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato come credito di imposta con facoltà successive di cessioni di tale credito ad altri soggetti.

Si ricorda che come chiarito dalla Circolare n 24/E suddetta in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione di cui all’art 16 è necessario acquisire:

  • ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativo alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus rilasciato ai sensi dell’art 35 del DLgs n 241/1997
  • ai fini del superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al superbonus, l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute.

Infine per ciò che riguarda l’ammontare massimo dello sconto in fattura l’agenzia chiarisce che non può superare il corrispettivo stesso.

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo di imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato e non può essere in ogni caso superiore al corrispettivo dovuto.

L'agenzia sottolinea che il fornitore può negare il riconoscimento dello sconto in fattura e che l’opzione può essere esercitata dal contribuente d’intesa con il fornitore per cui tale intesa rientra nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali. 

Lo sconto accettato dal fornitore può anche essere parziale.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 11/09/2020


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