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Raddoppia il bonus per pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati

Con la Risoluzione n 60/E del 28 settembre 2020 viene superata l’interpretazione del precedente documento di prassi ossia della Circolare n 24/2020 con la quale si era chiarito che il tetto massimo dei 48.000 euro fissato per alcuni interventi trainati e in particolare l’installazione dei pannelli solari fosse un tetto cumulativo con le somme impiegate per altri interventi connessi.

La Circolare n 24/2020 chiariva che il limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. 

Il chiarimento, dice la Risoluzione n 60/E, è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito ai singoli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

Ricordiamo che i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non sarebbero agevolabili con il superbonus (ma normati alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir).

Ciò malgrado, in quanto richiamati dal comma 5 dell’art 119 del Decreto Rilancio, sono agevolabili con il bonus 110%. Per i pannelli fotovoltaici la norma stabilisce un limite di spesa autonoma di 48.000 euro per unità e 2.400 euro per ogni kwh di potenza nominale installata.

Per ciò che riguarda invece i pannelli solari per acqua calda essi sono considerati un intervento di risparmio energetico rientrante nella agevolazione del 110%.

Entrambi questi interventi sono considerati trainati rispetto a quelli che la norma stabilisce come trainanti ossia in mancanza dei quali non spetta il superbonus.

La Risoluzione 60 ribadisce che ai fini della applicazione della aliquota più elevata del bonus gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente a quelli trainanti ammessi al superbonus e la Circolare 24/2020 aveva già chiarito che tale condizione è soddisfatta quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Per approfondimenti sul tetto massimo di spesa dei vari interventi agevolabili con il superbonus si legga: Bonus 110%: calcolo dei limiti di spesa per condomino e condominio


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/10/2020


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