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Premi di risultato: tassazione al 10% se l'azienda recepisce il contratto di settore

Con Risposta a interpello n 176 del 16 marzo l'agenzia delle entrate si pronuncia sui premi di risultato da corrispondere a dipendenti.

In particolare specifica che la società istante può applicare l'imposta sostitutiva del 10% (di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato (e, ove venisse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche il regime fiscale previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir), corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all'azienda. 

La società istante si occupa della realizzazione e commercializzazione di videogiochi, di applicativi e di componenti software nonché di animazioni in computer grafica e applica il CCNL Metalmeccanico Aziende Industriali. 

Essa ha intenzione di attivare in favore dei propri dipendenti un sistema di retribuzioni premiali collegate ad incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ma riferisce che non annovera al proprio interno delle rappresentanze sindacali aziendali ("RSA/RSU") e non è attualmente iscritta ad alcuna associazione di categoria datoriale (caratteristiche previste dalla norma per beneficiare della tassazione al 10%)

Ricordando che il comma 187 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che l'erogazione del premio di risultato debba avvenire in esecuzione di contratti aziendali e territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'istante specifica che ha contattato Confindustria locale per sapere se esistesse già un contratto collettivo territoriale per il settore metalmeccanico cui poter aderire, ma ha avuto esito negativo.

La stessa società ha allora avviato una trattativa negoziale con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori "comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" prendendo diretto contatto con le rappresentanze territoriali di alcune sigle sindacali locali in quanto associazioni sindacali di categoria dei lavoratori impiegati nel settore metalmeccanico.

Essa chiede alla agenzia se non essendo tale caso disciplinato dalla normativa, possa ugualmente applicare la imposta sostitutiva del 10% ai premi che intende erogare.

L'agenzia nel rispondere ricorda che: 

  • l'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede un regime di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10%, dei « premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188», 
  • l'articolo 2 di tale decreto definisce, al comma 1, i premi di risultato come « somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione»

Ai fini dell'applicazione della misura agevolativa, si stabilisce che l'erogazione delle somme avvenga «in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81», il quale, in particolare, stabilisce che, salvo diversa previsione, «per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria»

Resta fermo che tali contratti devono individuare criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Per quanto concerne l'ipotesi di premi erogati in assenza di rappresentanze sindacali aziendali, nella Circolare n. 5/E del 2018 è stato chiarito che, in assenza di RSA/RSU, l'azienda potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l'imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale. 

Qualora, invece, non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l'azienda potrà adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori,contratto che sarà recepito non solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro intercorrenti tra l'azienda medesima e i dipendenti.

In alternativa, il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016, in materia di tassazione delle somme collegate ad incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individua tra i contratti collettivi legittimati ad integrare la disciplina di legge (nel caso di specie l'erogazione del premio di risultato) anche i contratti collettivi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non solo quelli stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. 

Pertanto, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'agenzia delle entrate è dell'avviso che non sussistano particolari motivi ostativi alla possibilità, per la società istante, di applicare l'imposta sostitutiva del 10% sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato

L'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione realizzato dall'azienda sarà misurato in base agli indici individuati proprio in tale contratto aziendale

Per garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori dell'azienda il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l'acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia presente una modalità che ne provi l'avvenuta trasmissione agli interessati.

Una volta effettuata la comunicazione e comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione, l'azienda sarà tenuta a depositare, attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il contratto unitamente alla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 5 del citato decreto del 25 marzo 2016, dove dovrà evidenziare, nella Sezione 2, la tipologia di contratto "Aziendale".


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 17/03/2021


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