Il calcolo dei contributi deve essere effettuato a cadenza trimestrale, per il 2018 sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici, a seguito del fatto che l’Istat ha comunicato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati nel 2016 e 2017 pari all’1,1%.
L'Inps con circolare INPS 29 gennaio 2018 n. 15 ha riportato le tabelle con l’importo dei contributi dovuti con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e la ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali.
Si continua ad applicare il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale) per il rapporto di lavoro a tempo determinato, tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
I contributi si pagano per trimestri solari, per il 2018 entro i seguenti termini:
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dal 1° al 10 aprile 2018 per il primo trimestre;
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dal 1° al 10 luglio 2018 per il secondo trimestre;
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dal 1° al 10 ottobre 2018 per il terzo trimestre;
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dal 1° al 10 gennaio 2019 per il quarto trimestre.
deve essere effettuato a trimestre ultimato entro il termine sopra indicato, se l'ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il versamento mancato, tardivo o parziale comporta per legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'INPS.
Il versamento tardivo dei contributi comporta per legge l’applicazione al datore di lavoro di sanzioni pecuniarieda parte dell’Inps, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo (attualmente pari al 6,50% in base annua) e per un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare.
Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro.
Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre.