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Legge di Stabilità 2016: IMU terreni agricoli con il vecchio criterio del 1993

Il comma 13 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2016 ripristina, ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli, il vecchio criterio contenuto nella circolare Ministeriale 9/1993 (allegata a questo articolo).

Pertanto dal 2016 per determinare i criteri dell’esenzione IMU per i terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti del fondo o IAP (imprenditori agricoli professionali), bisogna tornare a seguire la circolare ministeriale 9/1993. La Circolare opera una distinzione tra i Comuni come segue:

  • Se accanto all’indicazione del Comune non c’è nessuna annotazione, l’esenzione vale sull’intero territorio comunale;
  • Se accanto all’indicazione del Comune è riportata l’annotazione “parzialmente delimitato ” (sigla PD), l’esenzione opera  limitatamente a una parte del territorio comunale.

Per approfondire leggi l'articolo: Imu agricola 2016: le agevolazioni per i terreni agricoli

 

La norma in oggetto ha notevolmente semplificato la normativa precedente che prevedeva:

  • secondo il DM 28.11.2014 →il criterio altimetrico
  • secondo il D.l. 4/2015  → la classificazione Istat del territorio (che aveva sostituito il criterio altimetrico).

Ricapitolando dal 2016 sono esenti i terreni agricoli:

  • Ricadenti nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del 1993;
  • posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione del terreno;
  • destinati immutabilmente all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile indipendentemente dalla qualifica professionale del proprietario e dal fatto che il terreno sia o meno effettivamente coltivato per usi agricoli o destinato a pascolo;
  • ubicati nelle isole minori.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 19/05/2016


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