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Rivalutazione terreni e partecipazioni nella Legge di bilancio 2017

All’articolo 69 del disegno di Legge della Stabilità 2017 è stata prorogata anche per il 2017 la possibilità di rivalutare

  1. terreni e partecipazioni posseduti non in regime d'impresa,
  2. beni e partecipazioni possedute in regime d'impresa.

​In particoalre nel primo comma viene prevista la riapertura dei termini per rideterminare il valore:

  • dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria
  • delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.

Pertanto:

  • il 01.012017 è il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.
  • il 30.06.2017 è il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima
  • il 30.06.2017 è il nuovo termine entro cui versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale.

Con il comma 2 è stato stabilito che le aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati siano fissate all’8%

  • per le partecipazioni qualificate,
  • per le partecipazioni non qualificate,
  • per i terreni.

Per quanto riguarda la rivalutazione dei beni, è possibile rideterminare il valore di quelli che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che sono ancora presenti nel bilancio al 31.12.2016Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa.
Le imprese che sono ammesse alla rivalutazione sono:

  • le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio,
  • le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,
  • le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata,
  • gli enti non commerciali
  •  le società ed enti non residenti.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al

  • 16% sui beni ammortizzabili,
  • 12% sugli altri beni.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 09/11/2016


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