Ultime notizie
Archivio per Anno

Legge di stabilità 2017: esenzione per i redditi provenienti da PIR

Regime di esenzione per i piani individuali di risparmio (PIR) e dei capital gain relativi costituiti da

  • redditi di capitale,
  • redditi diversi,

percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. 

Il regime di esenzione viene previsto ai commi 100-114 dell'articolo unico della Legge di Bilancio 2017, che disciplina per l'esenzione dei redditi provenienti da PIR.

I piani individuali di risparmio (c.d. PIR) per beneficiare dell’esenzione

  • devono essere detenuti per almeno 5 anni
  • devono investire nel capitale di imprese italiane e europee entro determinati limiti,
  • devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione.

Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno 5 anni. In caso di cessione prima dei 5 anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie.
Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute, fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente.
Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante

  • cessione degli strumenti finanziari detenuti nel piano
  • rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano

sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell’ambito del piano stesso sottoposte a tassazione.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 04/01/2017


«« Torna Indietro