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Rottamazione cartelle esattoriali 2017: comunicazioni Equitalia entro 15 giugno

Entro oggi, 15 giugno 2017 Equitalia deve comunicare a tutti i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali l'ammontare di quanto dovuto. Infatti, tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla definizione agevolata ricevono - per ciascuna richiesta presentata - la comunicazione di Equitalia, come prevede il decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017. A partire dal prossimo 16 giugno copia della suddetta comunicazione sarà disponibile anche nell’area riservata del portale dell'Agente della Riscossione. Come chiarito nel comunicato pubblicato sul sito di Equitalia, la comunicazione contiene informazioni in merito:

  • all'accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
  • agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
  • all'importo/i da pagare;
  • alla data/e entro cui effettuare il pagamento;
  • il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA1;
  • il modulo per l’eventuale addebito sul conto corrente.

Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, Equitalia ha previsto 5 tipologie di comunicazioni per le possibili casistiche:
AT - Accoglimento totale della richiesta: hai un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hai nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;
AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”, hai un importo da pagare;
AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non “rottamabili" non devi pagare nulla;
AX - Per i debiti "rottamabili" non devi pagare nulla mentre hai un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili";
RI - Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e hai quindi un importo da pagare.

Ogni comunicazione contiene un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata in merito:

  • al totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
  • al debito residuo oggetto di definizione;
  • all’importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
  • al debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), troverai nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli. Si ricorda che per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata, alla banca del titolare del conto, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.

Si ricorda che la legge prevede che:

  • con il pagamento della prima rata della definizione agevolata dovranno essere revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti;
  • in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che hai scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione.
  • in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che hai scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
  • potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti;
  • in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata.

Fonte: Equitalia
News del: 15/06/2017


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