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Rientro docenti ricercatori dall'estero 2017. I chiarimenti dell’Agenzia

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate la risoluzione 146/E del 29 novembre 2017, in risposta all’interpello presentato da un’università italiana avente ad oggetto il tema degli incentivi messi a disposizione dallo stato per il rientro dall’estero di docenti e ricercatori.

Il quesito posto dall’università ha ad oggetto le disposizioni del D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che disciplinano i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università.

Secondo l’istante, all’attività di docenza e ricerca universitaria dovrebbero potersi applicare le disposizioni previste per il personale del Servizio sanitario nazionale che, per applicazione dell’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs n. 517 del 1999, si applicano alle attività assistenziali svolte da professori e ricercatori presso le aziende ospedaliere-universitarie. L’università, inoltre, precisa che per lo svolgimento di detta attività assistenziale, l’art. 6 del decreto di cui sopra, prevede una retribuzione aggiuntiva in relazione alle responsabilità proprie dell’incarico assunto dal docente universitario nonché ai risultati ottenuti.
L’incertezza che ha indotto l’università a chiedere un parere all’Agenzia riguarda nello specifico: la possibilità di considerare le suddette attività assistenziali come una delle specifiche modalità di svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, cui l’agevolazione legata agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, è riconosciuta ex art. 44, del D.L. n. 78 del 2010.

In merito al caso in esame l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione 146/E, ha chiarito che:

  • le attività che docenti universitari e ricercatori universitari prestano presso strutture ospedaliere-universitari, devono ritenersi tra loro scisse. Infatti, secondo l’AE, in applicazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 517/1999 ai professori e ricercatori universitari, impegnati nelle aziende ospedaliero-universitarie sono riconosciuti «…"oltre" ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, "oltre" al trattamento economico erogato dall'università, un "trattamento aggiuntivo" graduato in relazione sia alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico sia ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca…»;
  • i trattamenti economici previsti per lo svolgimento dell'attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie, non possono essere considerati redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca. Fa eccezione il caso di un soggetto con esperienza di docenza o ricerca all'estero, che rientri in Italia per svolgere un'attività di lavoro dipendente o autonomo; in quest’ultimo caso, il docente (o ricercatore) potrà fare ricorso al regime speciale per lavoratori rimpatriati (ex art. 16 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 147) per tutti i redditi percepiti;
  • la durata dell'agevolazione prevista dall'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 è di cinque periodi d'imposta, con inizio da quello in cui il soggetto trasferisce la residenza fiscale in Italia e deve essere mantenuta per un minimo di due anni, pena la decadenza retroattiva del beneficio, con aggiunta di sanzioni ed interessi.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/12/2017


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