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Decreto fiscale 2018: atti societari senza notaio

In sede di conversione in legge del decreto fiscale 148/2017, collegato alla Legge di Stabilità 2018, è stato inserito l’articolo 11-bis inerente la firma digitale. In particolare, in merito alla sottoscrizione dei documenti informatici  viene previsto che: "tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possano essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici." Pertanto dal 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore del decreto, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172,  per la sottoscrizione degli atti fiscali inerenti le operazoni straordinarie e gli atti societari, è sufficiente la firma digitale e l'intervento di un commercialista o altri professionisti iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti. In particolare, in base ai rimandi al codice civile, le operazioni coinvolte da questa semplificazione sono:

  • art 230-bis: impresa familiare
  • art. 2498: trasformazione in societa' aventi personalita' giuridica
  • art. 2499: responsabilita' dei soci
  • art. 2500: assegnazione di azioni e quote
  • art. 2500-bis: invalidita' della trasformazione
  • art. 2500-ter: trasformazione di societa' di persone
  • art. 2500-quater: assegnazione di azioni o quote
  • art. 2500-quinquies: responsabilita' dei soci
  • art. 2500-sexies: trasformazione di societa' di capitali
  • art. 2500-septies: trasformazione eterogenea da societa' di capitali
  • art. 2500-octies.: trasformazione eterogenea in societa' di capitali
  • art 2500-novies: opposizione dei creditori
  • art. 2501: forme di fusione
  • art. 2501-bis: progetto di fusione
  • art. 2501-ter: situazione patrimoniale
  • art. 2501-quater: relazione degli amministratori
  • art. 2501-quinquies: relazione degli esperti
  • art. 2501-sexies: deposito di atti
  • art. 2501-septies: deposito di atti
  • art. 2502: deliberazione di fusione
  • art. 2502-bis: deposito e iscrizione della deliberazione di fusione
  • art. 2503: opposizione dei creditori
  • art. 2503-bis: obbligazioni
  • art. 2504: atto di fusione
  • art. 2504-bis: effetti della fusione
  • art. 2504-ter: divieto di assegnazione di azioni o quote
  • art. 2504-quater: invalidita' della fusione
  • art. 2504-quinquies: incorporazione di societa' interamente possedute
  • art. 2504-sexies: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale
  • art. 2504-septies: forme di scissione
  • art. 2504-octies: progetto di scissione
  • art. 2504-novies: norme applicabili
  • art. 2504-decies: effetti della scissione
  • art. 2505: societa' costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato
  • art. 2505-bis: incorporazione di societa' possedute al novanta per cento
  • art. 2505-ter: effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese
  • art. 2505-quater: fusioni cui non partecipano societa' con capitale rappresentato da azioni
  • art. 2506: societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
  • art. 2556: imprese soggette a registrazione

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 15/12/2017


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