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Nuove sanzioni IVA nella Legge di bilancio 2018

Nella Legge di bilancio 2018 sono contenute alcune indicazioni in tema di sanzioni IVA. In particolare ai commi 915-918 dell'articolo unico della Legge 205/2017 viene previsto che per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applichi la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Le disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. 
Le sanzioni si applicano dal 1° luglio 2018 per le fatture relative a:

  • cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Le violazioni sono disciplinate anche nel comma 935 dell'articolo unico, dove viene chiarito che in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione , l’anzidetto cessionario/committente è punito con la sanzione amministrativa fra 250 euro e 10.000 euro.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/01/2018


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