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Impatriati: altri casi pratici chiariti dall'Agenzia

Con le Risposte n. 216, 217, e 220 del 28 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui regimi speciali per i lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs n. 147/2015) e per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (articolo 44, D.L. n. 78/2010).

Nella risposta 216 si afferma che alcontribuente trasferitosi all’estero da oltre cinque anni senza, però, essersi iscritto subito all’Aire, quindi, senza aver raggiunto il quinquennio minimo di residenza oltre confine previsto dall' articolo 16, Dlgs n. 147/2015 – spettano i benefici fiscali come fissati  nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbia avuto la residenza nell’altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. 

Nella Risposta 217 l'agenzia afferma invece  che  "Per beneficiare del bonus impatriati, la cittadina “con laurea” iscritta all’Aire dall’8 gennaio 2019 maturerà il requisito della residenza minima di due anni all’estero, rientrando in Italia dopo il 2 luglio 2020". La situazione descritta era  caratterizzata dai numerosi spostamenti  dentro e fuori i confini nazionali, con iscrizione  all’Aire dal 9 dicembre 2013  per trasferimento per lavoro a Londra al 16 febbraio 2017  e nuovamente  dall’8 gennaio 2019 ad oggi . L’Agenzia  prevede quindi  la possibilità di usufruire del bonus ai sensi del comma 2 della norma  e non a quello  previsto dal comma 1 che richiede 5 anni di permanenza all'estero.

Nella Risposta n. 220 si chiarisce il caso di un docente universitario  con vari cambi di residenza tra la Norvegia , luogo di nascita , e l'Italia. L’Agenzia  da  risposta negativa alla richieste di accesso all'agevolazione per docenti e ricercatori ricordando che  tale beneficio si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia, come precisato dalla circolare n. 17/2017.  E'richiesta la  attività di docenza o ricerca all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno due anni accademici - anche se non  immediatamente precedenti il rientro . Tali circostanze non risultano realizzate nel caso in oggetto.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 04/07/2019


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