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Distribuzione riserva in sospensione d’imposta: ecco come va tassata

Nella  recente risposta all'interpello 332/2019 l'Agenzia delle Entarte ha trattato il tema della distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta. In particolare, nell'interpello, il contribuente ha chiesto quale sia il regime fiscale applicabile ai soci, titolari di partecipazioni qualificate, i quali hanno percepito, nel corso del periodo d’imposta 2018, somme derivanti dalla distribuzione parziale della riserva di rivalutazione, riserva che accoglie il saldo attivo della rivalutazione, ai fini fiscali, di immobili strumentali di proprietà della società e che non è stata oggetto di affrancamento. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entarte ha premesso che il regime fiscale applicabile ai soci al momento della percezione del dividendo dipende, innanzitutto, dall’individuazione del periodo di formazione dell’utile che costituisce la riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione. In base a quanto disposto dal comma 18 dell’articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008, il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite in bilancio deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al predetto decreto legge.

Come precisato in precedenti documenti di prassi (Circolare n. 11/E/2009) se il contribuente

  • iscrive in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione non costituisce riserva in sospensione d’imposta ma costituisce, ai fini fiscali, una riserva di utili e come tale è tassato in caso di distribuzione.
  • ha pagato l'imposta sostitutiva sul saldo, lo stesso ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

Pertanto, la società istante, in caso di distribuzione anche parziale della riserva in sospensione d’imposta non oggetto di affrancamento, deve

  1. effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi
  2. assoggettare il maggior imponibile così determinato all’aliquota ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo (in capo alla stessa società);
  3. considerare la riserva ai fini fiscali, come se fosse composta con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta.

Nel caso oggetto di interpello la società sconterà un’aliquota impositiva del 24% sul maggior reddito determinato per effetto del verificarsi del presupposto impositivo nel corso del periodo d’imposta 2018, tale per cui gli utili distribuiti dovranno considerarsi formati nel medesimo periodo d’imposta, vale a dire il 2018.

L'Agenzia ha anche ricordato che la legge di bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate. In particolare, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota (nella misura del 26%), nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva.  Il legislatore, tuttavia, ha introdotto un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 i cui principali chiarimenti sono riassunti nell'articolo Delibere di utili: le Entrate spiegano il regime transitorio


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 13/09/2019


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