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Fringe benefit amministratori titolari di partita IVA

In vista della scadenza del 30 settembre per il versamento di quanto risultante dalle dichiarazioni dei redditi, ripassiamo come sono tassati i fringe benefits per gli amministratori titolari di partita IVA.

In generale, in caso di amministratori professionisti si applica la disciplina prevista per il reddito dei lavoratori autonomi: i rimborsi sono soggetti a ritenuta d’acconto e ad iva, al pari dei compensi professionali. Si possono pertanto verificare due casi:

  • le spese sono sostenute dall’amministratore per poi essere rimborsate dalla società;
  • le spese sono sostenute direttamente dalla società.

Quando le spese di trasferta, vitto e alloggio sono sostenute dall’amministratore nell’esercizio dell’incarico, il rimborso delle stesse rientra tra i compensi del professionista e pertanto concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Tali spese devono essere inserite in fattura e concorrono alla formazione dell’imponibile Iva, sono soggette a ritenuta d’acconto e alla rivalsa previdenziale.
I rimborsi concorrono interamente alla formazione del compenso, ma la loro deducibilità varia in base alle modalità di ri-addebito in capo alla società. Infatti se avviene:

  •  in modo analitico, essi sono interamente imponibili e, a seguito delle modifiche all’articolo 54, comma 5 del TUIR , integralmente deducibili;
  • in modo forfetario, essi sono interamente imponibili e deducibile con il doppio limite:
    • nella misura del 75%;
    • per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Quando invece le spese di vitto e alloggio sono sostenute dalla società (pagate direttamente dalla società e a questa direttamente fatturate), esse non sono considerate parte del compenso né tantomeno reddito per il professionista che opera come amministratore della società. Ne consegue che non debbano essere riportate in fattura.
Infatti il nuovo articolo 54, comma 4 del TUIR prevede che le spese relative all’esecuzione di un incarico, sostenute direttamente dal committente, non costituiscano compensi in natura per il professionista.
Il prestatore del servizio alberghiero/ristorativo in questo caso invierà direttamente alla società la fattura, con indicazione degli estremi dell’amministratore professionista fruitore delle prestazioni e somministrazioni, senza che l’importo di spesa o la copia della fattura siano consegnati al professionista. Si precisa che l’inerenza e l’effettività della spesa devono essere dimostrabili.
La società dedurrà il costo in base alle regole previste per la categoria di reddito.

Per quanto riguarda i rimborsi chilometrici, essi sono parte del compenso: dovranno pertanto essere inseriti in fattura ed andranno a concorrere nella formazione del reddito professionale dell’amministratore. Per l’impresa questi costi, se documentati, sono interamente deducibili.

Infine, nel caso in cui la società conceda, a fronte dell’incarico ricoperto, un mezzo aziendale ad un amministratore professionista, i proventi concorrono alla formazione del reddito. Il mezzo dato in uso promiscuo è un compenso in natura che concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, il cui valore viene determinato in base al valore normale, ovvero utilizzando le tabelle di media percorrenza previste per il noleggio. La società può dedurre i costi del mezzo concesso nei limiti del valore del compenso in natura erogato. Per l’eventuale eccedenza, in base al quanto previsto all’art 164 del TUIR, il costo sarà deducibile nel limite del 20% del valore massimo fiscalmente riconosciuto, pari a € 18.075,99.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/09/2019


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