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Impatriati entro il 2015: ok all'agevolazione bis

Una azienda ha proposto interpello all'Agenzia  delle Entrate sul trattamento fiscale da applicare a un dipendente  trasferitosti in Italia entro il 31 dicembre 2015 e  che  aveva già fruito dei benefici fiscali ex L. 238/2010 dal 2011 al 2015 (con sgravio pari al 30% della retribuzione imponibile)   .

Viene chiesto  in particolare se il lavoratore possa   anche beneficiare del regime fiscale agevolato di cui all' articolo 16  comma 4, D.Lgs. 147/2015 ( sgravio fiscale del 50% dal 2017 al 2020)  fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020,  precisado  che ne aveva regolarmente  fatto richiesta,  come previsto dal citato art. 16,  entro il 2 maggio 2017.

L'agenzia con la (Risposta n. 26 del 6 febbraio 2020) riepiloga la normativa  e i provvedimenti  interpretativi  in materia   confermando,  come prospettato dall'azienda  nell'interpello, che il diritto all'opzione non era  condizionato ad alcun termine iniziale di  trasferimento della residenza; afferma quindi  che il dipendente  può  continuare a fruire del regime agevolato fino al periodo  d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. A questo proposito non rileva  infatti  il pregresso periodo di  fruizione, da parte del medesimo dipendente, degli incentivi di cui alla legge n. 238 del  2010.

Conseguentemente, l'azienda istante  in qualità di sostituto d'imposta potrà continuare ad  operare, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le ritenute d'acconto  ai fini dell'IRPEF sul 50 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in  territorio italiano. 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 11/02/2020


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