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Imponibilità IVA e conciliazione giudiziale: le somme ricevute quando sono imponibili

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto esistente il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IVA alle somme di denaro ricevute in sede di conciliazione giudiziale, in quanto tali somme sono da qualificare come corrispettivo di una prestazione di servizi. 

È quanto si evince dalla Risposta a interpello n 386 del 22 settembre.

Nell’ambito di un contenzioso su presunti danni arrecati dal conduttore istante ad un immobile di società privata, il richiedente ha aderito ad un accordo senza ammissione di responsabilità per chiudere bonariamente la vicenda, accordo formulato ai sensi dell’art 185 bis del codice di procedura civile e proposto dal giudice.

La controparte nell’udienza per la firma del verbale di conciliazione ha eccepito che gli importi non erano comprensivi di IVA al 22% che dovrebbe essere indicata nella emissione della fattura da emettere per la liquidazione delle somme stabilite nell'accordo.

L’istante chiede perciò il trattamento fiscale delle somme dovute per conclusione di conciliazione giudiziale.

Secondo la sua soluzione interpretativa,  l’IVA non è applicabile in quanto, riferendosi alla sentenza delle Corte di Cassazione, le somme da corrispondere alla controparte per verbale di conciliazione giudiziale ex art 185-bis assimilabile alla transazione, non sono imponibili ma soggette a imposta di registro in misura fissa del 3%.

L’agenzia non concorda con la soluzione interpretativa proposta innanzitutto perché per valutare il corretto trattamento fiscale delle somme corrisposte dall' istante a favore della società, “occorre prioritariamente stabilire la sussistenza o meno dei presupposti ai fini IVA”

A tal fine si valutano i tre presupposti necessari, ovvero

  • oggettivo
  • soggettivo 
  • e territoriale.

Dato che, secondo l’agenzia sono soddisfatti i presupposti soggettivi e territoriali la risposta da fornire deve andare a valutare la sussistenza di quello oggettivi. L'agenzia in merito chiarisce quanto segue:

  • nel verbale di conciliazione è espressamente previsto che la società interpellante si farà carico integralmente del pagamento di un determinato importo e, allo stesso tempo, viene stabilita la rinuncia nei confronti dell’istante ad ogni altra pretesa fondata sull’inadempimento del contratto di locazione.
  • la rinuncia è risolutivamente condizionata al corretto e tempestivo adempimento della conciliazione.
  • "tale circostanza integrerebbe la sussistenza del sinallagma tra la prestazione di servizi e la somma di denaro, rappresentando il nesso diretto tra l’impegno assunto dalla società e la somma versata dall’istante"

Ciò premesso secondo l’Agenzia delle Entrate le somme da corrispondere sono un rimborso spese di ripristino per inadempienza contrattuale e non configurano rimborsi spese per anticipazioni fatte in nome e per conto. Se così fosse stato ci sarebbe stata, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Iva, l’esclusione dalla base imponibile.

Perciò, le somme dovute sulla base della conciliazione intervenuta tra le parti sono imponibili IVA con aliquota ordinaria.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 24/09/2020


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