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Misure di sicurezza antirapina tra gli obblighi del datore di lavoro

La Cass. civ., sez. lav., 18 luglio 2013, n. 17585 ha stabilito che vi è responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato le misure di sicurezza necessarie per evitare alcune rapine. Sul punto, la Cassazione ha ribadito l’orientamento maggioritario, il quale stabiliva che l'obbligo di sicurezza, posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore, previsto in generale, con carattere atipico e residuale, dall'art. 2087 cc. e la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc. sono di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cc, dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Da ciò consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cc. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziato da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da una causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 24/07/2013


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