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Appalti: nei bandi costi per la sicurezza distinti e non ribassabili

Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza del  3 luglio 2013, n. 3565 ha stabilito che in materia di appalti pubblici, nella predisposizione della gara (e cioè dei bandi e della documentazione integrativa degli stessi), i costi relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze devono essere specificamente indicati (ex art. 86, comma 3-bis,Codice degli appalti) separatamente dall'importo dell'appalto posto a base d'asta, con preclusione di qualsivoglia facoltà di ribasso dei costi stessi (art. 86, comma 3-ter, D. Lgs. n. 163/2006), in virtù della preclusione legale di indisponibilità di detti oneri da parte dei concorrenti, trattandosi di costi necessari, finalizzati con tutta evidenza alla massima tutela del bene costituzionalmente rilevante dell'integrità dei lavoratori.
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 04/09/2013


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